IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO

Da quello arcaico al classico

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Member
    Posts
    12,043
    Reputation
    +82
    Location
    HIPPOCRATICA CIVITAS

    Status
    Offline
    Il diritto romano preclassico fiorì durante quello specifico lasso di tempo che si estende dalla metà del IV sec. a.C., fino alla fina del I sec. a.C. (per avere date più precise, dal 367 a.C., data in cui furono emanate le Leges Liciniae Sextiae, al 27 a.C., data in cui a Cesare Augusto viene attribuito il titolo di princeps)*.
    Roma, in quel periodo, era di fatto una res publica, il cui potere era affidato al populus. ma tale termine, allora, doveva essere inteso in senso lato, interpretato come quel famoso organismo patrizio-plebeo che nell'epoca precedente prendeva il nome di excercitus centuriatus.
    Non per questo le vecchie istituzioni del periodo arcaico vengono ennullate del tutto: ciò per la reverenza che i romani avevano per i usi e costumi della civitas quiritaria (comitia curiata, rex).
    Le tribù territoriali, inoltre, furono fissate in 35. Nel contempo era considerato "romano" non soltanto colui che era di stirpe (patrizia o plebea) romana, quindi che aveva ascendenti romani: ma fu estesa (seppur molto cautamente) anche a coloro che accettavano gli usi, i costumi, le aspirazioni materiali, nonché gli ideali romani.
    Il sistema di governo era, inoltre, democratico, nel senso che tutte le funzioni dello stato furono aperte a tutti i cittadini, sebbene condizionata alla titolarità di un certo patrimonio minimo (e qui sembra essere presente un esempio più di stato timocratico, più che democratico in senso stretto).
    I territori occupati da Roma intanto potevano considerarsi parte integrante dello stato in quanto il populus ivi risiedesse, o comunque vi fosse una parte, una frazione di esso: a parte il territorio italico, che fu considerato "romano" solo nel I sec. a.C., i romani consideravano territorio statale sia le coloniae civium romanorum, cioé le civitates fondate da romani su territorio straniero; sia i municipia civium romanorum, cioé civitates straniere originariamene non romane , cui veniva concessa la cittadinanza romana.
    Le più importanti istituzioni presenti durante il periodo preclassico furono:
    1) le magistrature, dotate di un ampio potere direttivo e, per quelle superiori, anche di comando (prime fra tutte quella del praetor, in prosieguo di tempo meglio conosciuto come praetor-consul) civile e militare;
    2) le assemlee popolari, con potere di nomina dei magistrati e di indirizzo nel fissare le norme vincolanti sia sia per i cittadini che per i magistrati;
    3) il senato, composto di ex magistrati, con ampi poteri consultivi (in diritto amm. è consultivo l'organo deputato ad emettere un parere riguardo una questione, in genere ad esso sottoposta da un organo detto di amministrazione attiva).

    ...to be continued...



    * Su questo punto non concordo col mio testo di Istituzioni di Diritto Romano: la vera svolta (ma la mia è unì'opinione prettamente personale), non si ha con quest'atto che di formale aveva molto, ma in effetti nulla di nuovo apportava al prestigio e al potere che stava acquisendo sempre di più in Roma Ottaviano; né con il titolo, (assegnatogli ugualmente dal senato) di "Augusto", ma con l'acquisizione, sempre nel 27 a.C., dell'imperium proconsulare, cioé il potere civile e militare delle province imperiali.
     
    Top
    .
  2.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Member
    Posts
    2,033
    Reputation
    +43

    Status
    Offline
    vorrei proporre un argomento all attenzione dei forumisti.probabilmente il periodo è sbagliato,largomento che vorrei approfondire riguarda il diritto romano arcaico e addirittura precedente.dai tanti esami di diritto romano non riesco a ricordare le fonti (ma forse si tratta di ipotesi) di una forma di matrimonio collettivo usata dai romani in epoca risalente.probabilmente quando ancora c'era la propietà collettiva dell intero ager publicus. anzi i miei ricordi (sfuocati purtroppo) mi inducono a ritenere che il matrimonio individuale si sia affermato in seguito alla suddivione dell ager publicus(proprietà privata) per poter trasmettere la propietà alla propria prole. qualcuno ha fonti o interventi in argomento? grazie
     
    Top
    .
  3.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Member
    Posts
    12,043
    Reputation
    +82
    Location
    HIPPOCRATICA CIVITAS

    Status
    Offline
    Manfred ieri ho riaperto il mio testo di Istituzioni di Diritto Romano (Diritto Privato Romano di Antonio Guarino), ma in merito non ho trovato alcun riferimento a questa tipologia di "matrimonio colettivo": forse sono stato io a non approfondire, ma leggendo i primi paragrafi (che trattano del matrimonio dall'età arcaica al periodo postclassico), non ho riscontrato alcun riferimento :dunno: .
     
    Top
    .
  4.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Member
    Posts
    2,033
    Reputation
    +43

    Status
    Offline
    ho studiato anch io sullo stesso testo, forse anche alla stessa facoltà.non è sul quel testo ma sono sicura, ho aiutato un'amica per la tesi..e la fonti non erano quelle ufficiali, ma forse studi o ipotesi di qualche storico o giuristadella roma antica.amo molto il diritto romano, insegno diritto in un istituto per ragionieri e comincio sempre gli argomenti partendo dal diritto romano,evidenziando similitudini o cambiamenti.
     
    Top
    .
  5.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Member
    Posts
    12,043
    Reputation
    +82
    Location
    HIPPOCRATICA CIVITAS

    Status
    Offline
    Fermo restando che il quesito proposto da Manfred è sempre aperto, durante il perioodo preclassico le più importanti magistrature erano composte da:
    1) i consules (o praetores consules, dall'antico praetor comandante l'esercito centuriato), di durata annuale con sommo imperium e potestas sui territori e sulle provinciae da essi governate;
    2) i praetores, propriamente detti, annuali, con potestase e imperium ugualmente elevato, ma di minore ampiezza rispetto quelli dei primi;
    3) i due aediles curules e aediles plebis, annuali, con compiti specifici e particolari come la tutela dell'ordine pubblico, dei mercati cittadini e dei giochi pubblici;
    4) i numerosi quaestores, annuali, con funzioni ausiliarie, soprattutto in materia finanziaria, degli altri magistrati di rango superiore;
    5) i tribuni plebis con potere di veto sulle decisioni degli altri magistrati, con potere di irrogare sanzioni, multe e l'intervento della forza pubblica nei confronti di coloro che compissero atti lesivi degli interessi della plebe.
    Ogni 5 anni, i comizi centuriati si riunivano per eleggere due censori che duravano i carico non più di un anno e mezzo, con potestas di revisione delle liste dei cittadini, nonché designazione degli ex magistrati ammessi a far parte del senato.
    Inoltre, in casi eccezionali e di grave pericolo per la respublica. ciascun console poteva privare sé o il suo collega dell'imperium e della potestas, provvedendo alla nomina di un dictator, che però poteva rimanere in carica per non più di 6 mesi.
    Infine alcuni magistrati in posizione apicale (consoli o pretori) appena cessati dall'incarico, potevano essere proposti dai comizi centuriati al giverno di una qualche provicnia o di un territorio appena conquistato ma da pacificare.
    Le assemblee popolari furono:
    1) i comitia centuriata (dall'antico exercitus centuriatus), distinti in 193 centurie, ciascuna con diritto ad un voto, ma facendo in modo che i voti più influenti fossero appannaggio delle classi piiù abbienti;
    2) i comitia tributa, con 35 unità di voto, tante quanto erano le tribù in cui era suddivisa la civitas romana (4 urbane e 31 rustiche);
    3) i concilia plebis tributa, simili ai comitia tributa, ad esclusione dei poichi patrizi di nascita ancora esistenti.
    I comitia centuriata eleggevano i magistrati maggiori (consoli, pretori e censori) e approvavano le legi di valenza costituzionale da questi proposte; i comitia tributa nominavano i magistrati minori e le leggi da queste proposte; infine i concili della plebe, l'organo legislativo più attivo dell'epoca, nominavano i magistrati della plebe (tribuni ed edili), e ben presto si resero partecipi nella votazione dei plebisciti che di lì a poco avrebbero sostituito le leggi votate dal popolo tutto (leges publicae).

    Bibliografia
    Antonio Guarino, Diritto Privato Romano, XI ed.
     
    Top
    .
4 replies since 27/10/2012, 16:30   254 views
  Share  
.